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Month: Novembre, 2010

Camera approva odg Turco su regolarizzazione immigrati

23 Novembre, 2010 (16:13) | Documenti | Da: Livia Turco

La Camera ha approvato un odg presentato da Livia Turco sulla regolarizzazione degli immigrati.

Ecco il testo dell’ordine del giorno approvato.

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3778-A/131
presentato da
LIVIA TURCO
testo di venerdì 19 novembre 2010, seduta n.398

La Camera
premesso che:
il disegno di legge di stabilità presentato dal Governo contiene delle misure la cui sostenibilità da parte delle amministrazioni pubbliche nonché l’effettiva realizzabilità dei risparmi attesi si riflette sull’inadeguatezza dei tagli indifferenziati e non selettivi che potrebbero tradursi o in un rallentamento della spesa in conto capitale o in meri slittamenti nel tempo di pagamenti o nella formazione di debiti sommersi e, certamente, nella riduzione della funzionalità della pubblica amministrazione e dei servizi ai cittadini;
si tratta, in ogni caso, di misure che avranno effetti recessivi e porteranno ad una riduzione del tasso di crescita del PIL pari a 0,5 punti percentuali nel periodo di riferimento 2010-2012;
nel prossimo biennio sull’attività economica potrebbe continuare a gravare una dinamica debole dei consumi, frenati dalla stazionarietà del reddito disponibile, la previsione di un tasso di crescita del 2 per cento nel biennio 2012-2013 appare fin troppo ottimistica;
il riequilibrio duraturo dei conti pubblici passa soprattutto per il rafforzamento del potenziale di crescita dell’economia. L’uscita dalla crisi deve essere un’opportunità per porre le basi per attuare riforme strutturali che accrescano la produttività e la competitività del nostro Paese;
pur non avendo indicato nella DFP alcun disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, il Governo sta annunciando, negli incontri con le parti sociali e gli attori economici, la presentazione a fine anno dell’ennesimo decreto riducendo tosi al minimo il ruolo, il dibattito e la capacità di intervento del Parlamento;
il perdurare dell’assenza di una vera e concreta politica di lotta alla povertà e alle disuguaglianze, nel momento in cui, il potere d’acquisto delle famiglie, in particolare del lavoro dipendente e dei pensionati è fortemente in crisi e, nonostante che la Commissione europea abbia designato il 2010 quale Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale al fine di riaffermare e rafforzare l’iniziale impegno politico dell’UE formulato all’avvio della strategia di Lisbona per «imprimere una svolta decisiva alla lotta contro la povertà»;
il punto di riferimento in un programma di lotta alla povertà sarebbe dovuto essere l’Agenda sociale europea, i cui obiettivi erano: creazione di una strategia integrata che garantisca un’interazione positiva delle politiche economiche, sociali e dell’occupazione, promuovendo la qualità dell’occupazione, delle politiche sociali e delle relazioni industriali, consentendo infine il miglioramento del capitale umano e sociale anche attraverso migliori e innovativi sistemi di protezione sociale;
il riconoscimento del diritto fondamentale delle persone in condizioni di povertà e di esclusione sociale di vivere dignitosamente e di far parte a pieno titolo della società è elemento fondante di ogni società che si definisca avanzata così come è elemento fondante quello di promuovere una società che sostenga e sviluppi la qualità della vita, ivi compresa la qualità delle competenze e dell’occupazione, il benessere sociale, compreso quello dei bambini e la parità di opportunità per tutti e, invece la stessa social card, salutata solo un anno fa come la panacea per tutti mali della povertà, nella nuova legge di stabilità per il 2011 non trova collocazione non essendo previsto un solo centesimo di finanziamento;
a fronte di una situazione così drammatica, vi è, ancora una volta la conferma da parte del governo di tutte le decurtazioni già avvenute in particolare con il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 di tutti i principali Fondi relativi alla spesa sociale, primo fra tutti, il Fondo nazionale per le politiche sociali che vede per il 2011 uno stanziamento da ripartire per le regioni pari solo a 200 milioni di euro;
i tagli hanno riguardato anche: il Fondo per l’infanzia e l’adolescenza che passa nel giro di tre anni da 44.467 a 39.964, il Fondo per le politiche della famiglia che passa dai 280.000 del 2008 agli attuali 52.466, il Fondo nazionale per il servizio civile che passa dai 303.422 per il 2008 ai 170.261 per il 2010, agli attuali 112, al totale azzeramento del Fondo per la non autosufficienza di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 il cui finanziamento per il 2011 non è previsto; non finanziamento del Fondo per l’inclusione degli immigrati; ed ancora il Fondo per le pari opportunità a cui vengono assegnati per il 2011 17 milioni di euro togliendoli però al Fondo per le politiche giovanili e niente viene detto per il Fondo contro la violenza alle donne, completamente dimenticato, come dimenticato è il fondo per l’inclusione sociali degli immigrati ed infine il 5 per mille ridotto di ben 300 milioni, di fatto annullato ed ancora viene predisposto un taglio lineare alle politiche sociali di ben 40 milioni di euro:
il mancato finanziamento del Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati come tutte le politiche fino ad ora adottate si inquadrano in un’ottica di immigrazione vista solo sul piano della sicurezza e non dell’integrazione;
l’immigrazione è sicuramente una delle questioni sociali più importanti attualmente in Italia, in quanto i cittadini stranieri residenti in Italia al 1o gennaio 2009 sono 3.891.295, pari al 6,5 per cento del totale dei residenti e rappresentano nonché del 7 per cento della forza lavoro del nostro paese;
la realtà dell’immigrazione del nostro paese è un fatto positivo, strutturale e duraturo se correttamente gestita perché può corrispondere alle necessità della nostra economia, delle nostre famiglie, del nostro welfare;
il patto europeo per l’immigrazione invita gli Stati membri a «porre in essere una politica d’integrazione armoniosa, favorendo la partecipazione dell’immigrato alla sfera civica, al mondo del lavoro, all’istruzione, al dialogo interculturale cercando di eliminare ogni diversità di trattamento che risulti discriminatorio per il cittadino terzo»;
il Patto Europeo per l’immigrazione del giugno 2008, è stato sottoscritto anche dal Governo italiano e propone una gestione dell’immigrazione incentrata attorno agli obiettivi della prosperità, della sicurezza e della solidarietà. «Le migrazioni internazionali possono rappresentare un’opportunità, costituendo un fattore di scambio culturale, umano, sociale ed economico. Il potenziale dell’immigrazione può essere considerato maggiormente positivo soltanto con un’integrazione riuscita nelle società dei paesi ospitanti»,

impegna il Governo:
a valutare l’opportunità
di:
a) adottare ulteriori iniziative normative volte a: estendere la regolarizzazione prevista per colf e badanti dalla legge n.102 del 2009 che convertiva con modificazioni il decreto-legge n. 78 dello stesso anno anche a quei settori dell’economia italiana in cui vi sia un’alta incidenza di manodopera irregolare nonché in quei settori ove la domanda di manodopera di lavoratori extracomunitaria sia particolarmente richiesta dalle imprese e, comunque, con particolare attenzione ai settori economici di cui all’edilizia, agricoltura, terziario, pubblici esercizi e assistenza familiare;
b) aumentare dagli attuali sei mesi ad un anno il tempo necessario per il rinnovo dei permessi di soggiorno per quei lavoratori immigrati colpiti da situazioni di crisi e per i quali i soli sei mesi entro cui trovare un’occupazione regolare dopo la perdita del posto di lavoro precedente rischiano di essere insufficienti, mettendo così a rischio una loro regolare permanenza nel nostro Paese;
convocare un tavolo istituzionale sul tema delle truffe a danno degli immigrati nonché a prevedere una normativa in tempi brevi che permetta a questi stranieri di denunciare la truffa subita senza il pericolo di essere espulsi dal territorio italiano;
attuare tutte le misure per combattere ogni forma di sfruttamento del lavoro, attraverso una rigorosa applicazione della normativa vigente, in modo particolare dell’articolo 18 del decreto legislativo 286 del 1998 che prevede un permesso di soggiorno per le persone che denunciano i propri sfruttatori prevedendo anche l’introduzione nel nostro ordinamento del reato per grave sfruttamento del lavoro, un’autonoma fattispecie incriminatrice del caporalato, aggravata quando.
9/3778-A/131 .(Testo modificato nel corso della seduta) Livia Turco, De Pasquale, Vaccaro.

Un ddl per far emergere il lavoro irregolare

23 Novembre, 2010 (16:01) | Documenti | Da: Livia Turco

Livia Turco ha appena depositato una proposta di legge finalizzata all’ “Emersione dei lavoratori irregolari impiegati in settori economici con un’alta incidenza di lavoro in nero e un’alta domanda di manodopera di cittadini extracomunitari”.

Ecco il testo:

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

Turco Livia

“Emersione dei lavoratori irregolari impiegati in settori economici con un’alta incidenza di lavoro in nero e un’alta domanda di manodopera di cittadini extracomunitari”.

Onorevoli Colleghi!
La proposta di legge in oggetto, nasce da varie esigenze e risponde a diversi bisogni esistenti nel paese. Innanzitutto, l’esperienza positiva dell’emersione di colf e badanti inaugurata lo scorso anno ci ha permesso di far emergere centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori già da tempo impegnate nell’indispensabile funzione di assistenza alle famiglie e alle persone portatrici di handicap. Allo stesso tempo tale procedura ha impedito a tante famiglie le gravi ripercussioni che vi sarebbero state se fossero state invece applicate in mancanza del provvedimento di emersione, le sanzioni civili, amministrative e penali previste dalle norme sull’immigrazione irregolare e l’impiego della stessa come manodopera. Purtroppo, però, il provvedimento avendo riguardato unicamente il settore delle colf e delle badanti non ha dato la possibilità di beneficiare delle stesse previsioni di norma a tantissime imprese italiane e a tanti lavoratori extracomunitari impiegati in diversi settori anche molto importanti dell’impresa Italia. Dunque, la prima considerazione nel presentare ed illustrare la presente proposta è quella che sarebbe davvero importante fare tesoro del provvedimento del 2009 e provare ad estendere tali benefici anche ad altri settori produttivi. In particolare, con la presente, si vuole rispondere alla duplice esigenza di contrastare il lavoro nero presente in maniera copiosa in particolare in alcuni settori dell’economia italiana quali agricoltura, edilizia, terziario etc, e dall’altra di venire incontro alla domanda di molte imprese in particolare appartenenti ad alcuni settori produttivi, di avere alle proprie dipendenze una manodopera di cittadini extracomunitari. L’idea di adottare il criterio di far scegliere al Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Interno i settori produttivi maggiormente interessati a un processo di emersione risponde all’esigenza di evitare provvedimenti inutili o di sanatorie generalizzate (peraltro vietate dalle nome europee) ed al contrario di rispondere anche ai dettami del Patto Europeo sull’Immigrazione dell’ottobre del 2008 che prevede in proposito il divieto di legiferare con provvedimenti di sanatorie generalizzate ed al contrario di poter invece prevedere norme che, di caso in caso, esaminino la possibilità di emersione della manodopera straniera irregolare. Del resto, paesi come la Francia, hanno una norma in tal senso, una norma molto simile che addirittura a livello quasi permanente prevede la possibilità di regolarizzare i lavoratori impegnati in particolari settori produttivi per i quali è prioritaria l’offerta e la domanda (e dunque l’incontro delle stesse)  di cittadini appartenenti a paesi non comunitari ma presenti già sul territorio d’oltralpe.
La procedura di emersione prevista nella presente proposta è presa in prestito per la quasi totalità da quella già citata ed approvata da questo Parlamento con la legge 102 del 2009 che convertiva con modificazioni il Decreto Legge 78 dello stesso anno. Due sono gli aspetti importanti. La prima che tale norma è stata approvata con una larga maggioranza e con un importante consenso nel paese e secondo che a più di un anno dalla sua approvazione si vedano i primi benefici sociali sia per le famiglie italiane sia per le lavoratrici e lavoratori non italiani.

Art. 1
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’art. 9 del T.U. di cui al D. Lgs.vo 286/1998 e successive modificazioni, che alla data pari a 3 mesi antecedenti l’entrata in vigore della presente legge occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno 3 mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti sul territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione prevista al comma 2, adibendoli ad attività la cui mansione sia riconducibile ad una sfera applicativa dei Contratti collettivi Nazionali del Lavoro opportunamente valutati e selezionati da apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Interno, da approvarsi entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della presente legge. Tale Decreto, nell’individuare i CCNL, dovrà tener conto dei particolari settori in cui vi sia un’alta incidenza di manodopera irregolare nonché di quei settori ove la domanda di manodopera di lavoratori extracomunitaria sia particolarmente richiesta dalle imprese e, comunque, con particolare attenzione ai settori economici di cui all’edilizia, agricoltura, terziario, pubblici esercizi e assistenza familiare. 

2. I datori di lavoro di cui al comma 1  possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro
dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui al comma 1 e per tre mesi successivi:
a) all’INPS per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l’Immigrazione di cui all’art. 22 del T.U. di cui al D. Lgs.vo 286/1998, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l’apposita dichiarazione di cui al successivo comma 4.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo un pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b) è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l’indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello stato (ivi compreso per chi è stato già titolare di richiesta di protezione internazionale, del numero identificativo previsto dal titolo di soggiorno pregresso od in mancanza dall’attestazione rilasciata dalle Questure);
c) l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego;
d) l’attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore al limite stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 1;
e) l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente CCNL di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare l’orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall’art. 30bis comma 3 lettera c) del regolamento di cui al D.P.R. 394/1999 e sue modificazioni e integrazioni; diversamente, per i casi previsti dagli altri CCNL applicabili a seguito del decreto di cui al comma 1, l’orario di lavoro non dovrà essere inferiore ad un part-time del 50%;
g) la proposta di contratto di soggiorno prevista dall’art. 5 bis del T.U. di cui al D. Lgs.vo 286/1998 e sue modificazioni;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo  forfetario di cui al comma 3.

5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei D.P.C.M. 30/10/2007 e 03/12/2008, pubblicati, rispettivamente, nella G.U. n. 279 del 2007 e n. 288 del 10/12/2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello stato nonché di quelle presentate ai sensi del DPCM 20 marzo 2009 e DPCM 1 aprile 2010.

6. La dichiarazione di cui al comma 2 lettera b) in riferimento ai soli casi di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ed assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, è limitata per ciascun nucleo familiare, ad un’unità per il primo caso e a due unità per il secondo. Per tutti gli altri casi in cui si applicano gli altri CCNL determinati dal Decreto Ministeriale di cui al comma 1 le limitazioni saranno stabilite, dal decreto stesso, a seconda dei settori di attività economica e dei CCNL applicabili. La data di dichiarazione del medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell’Interno.

7. Lo sportello unico per l’immigrazione verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della Questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso stesso per lavoro subordinato previa esibizione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per  l’attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione, a pena d’inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per le attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento. Entro 24 ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

8. Dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 1 i datori di lavoro ed i lavoratori che aderiscono alla domanda di emersione di cui al comma 2 non sono punibili per le violazioni delle seguenti norme penali ed amministrative:
a) relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’art. 12 del T.U. di cui al D. Lgs.vo 286/1998 e successive modificazioni;
b) relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si provveda all’archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.

10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti dal comma 13.

11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano,m rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’art. 1344 del C.C. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell’art. 5, comma 5, del T.U. di cui al D.Lgs.vo 286/1998 e successive modificazioni.

13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13 comma 1 e 2 lettera c) del T.U. di cui al D.Lgs.vo 286/1998 e dell’art. 3 del D.L. 144/2005 convertito con modificazioni, dalla L. 155 del 2005 e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello stato;
c) che risultino condannati con sentenza irrevocabile compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per uno dei reati previsti dagli art. 380 e 381 del medesimo codice.

14. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario di cui al comma 3, sia per far fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato. Il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai 3 mesi di cui al comma 1.

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre alla presentazione di false dichiarazioni o attestazioni, nell’ambito della procedura di emersione prevista dalla presente legge, è punito ai sensi dell’art. 76 del T.U. di cui al D.P.R. 445/2000. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un Pubblico ufficiale.

16. Al fine di valutare i requisiti dei permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l’INPS comunica al Ministero dell’Interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell’art. 37 del regolamento di cui al D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni.

17. In funzione degli effetti derivanti dall’attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento dell’SSN a cui concorre ordinariamente lo stato è incrementato di 228,25 milioni di euro per l’esercizio finanziario relativo all’anno di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 1 e di 456,5 milioni di euro a decorrere dall’anno successivo. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economie e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi della presente legge.

18. Agli oneri netti, derivanti dal presente articolo, pari a 336,87 milioni di euro per l’anno relativo all’esercizio finanziario di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, a 673,75 milioni di euro per l’anno successivo, a 875,87 milioni di euro per l’anno ancora successivo e a 774,81 milioni a decorrere dall’anno successivo ancora, si provvede, quanto a 137,5 milioni di euro per l’anno  relativo all’esercizio finanziario di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 199,37 milioni di euro per l’anno relativo all’esercizio finanziario di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, a 673,75 milioni per l’anno successivo, a 875,87 milioni di euro per l’anno successivo ancora e per i seguenti periodi, mediante corrispondente riduzione  dei trasferimenti statali all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell’ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge.
   

Immigrati, costruire una nuova alleanza

23 Novembre, 2010 (15:42) | Articoli pubblicati | Da: Livia Turco

di Livia Turco*

Di seguito l’articolo pubblicato su L’Unità del 16 novembre scorso

L’incolumità dei ragazzi che da 15 giorni sono su una gru a Brescia, è il bene che deve guidare le istituzioni coinvolte in questa vicenda. Per questo, ancora una volta, ci rivolgiamo al prefetto e al questore affinché convincano i ragazzi a scendere. Condanniamo senza esitazione ogni forma di violenza e ci auguriamo che coloro che vogliono bene a quei ragazzi sappiano scegliere le giuste modalità di azione. Non bisogna però eludere il problema, che è quello indicato in modo brutale dal ministro Maroni traendo la conclusione che nulla si può fare e che quei ragazzi devono solo rispettare la legge che non prevede la loro regolarizzazione. Le leggi vanno sempre rispettate. Ma questo non significa chiudere gli occhi quando esse si dimostrano inefficace o addirittura provocano problemi. È il caso della norma sulla regolarizzazione di colf e badanti e non dei lavoratori dell’edilizia, dell’agricoltura e del manifatturiero dove, per colpa della Bossi-Fini e per la chiusura delle quote di ingressi regolari, si è sedimentato molto lavoro nero. Bisogna cambiare subito la norma sulle regolarizzazioni ed estenderla anche a questi settori lavorativi come prevede una nostra proposta di legge. Brescia è solo la spia di un disagio profondo che colpisce i lavoratori e le imprese. Per questo bisogna agire subito. Bisogna utilizzare l’art. 18 della legge sull’immigrazione voluto dal centrosinistra che prevede un permesso di soggiorno umanitario per chi denuncia i propri sfruttatori. Il governo deve prendere atto che le sue norme sull’ingresso per lavoro sono profondamente inefficaci. Ci riferiamo ai 6 mesi di tempo concessi a chi perde il lavoro per trovarne un altro, pena l’espulsione (Bossi-Fini), alla farraginosità per trovare un lavoro attraverso la chiamata nominativa (Bossi-Fini), il blocco dell’ingresso regolare dal 2009 sulla base della parola d’ordine ‘prima gli italiani’ usando così la crisi economica per giocare una partita ideologica sulla pelle dei deboli che penalizza anche le imprese. È noto che gli immigrati sono il grande serbatoio dei lavori più dequalificati e meno pagati che gli italiani non vogliono fare, neanche in tempi di crisi. Regolarizzazione mirata ai settori produttivi con alto tasso di lavoro nero, estensione anche agli immigrati degli ammortizzatori sociali, lotta allo sfruttamento, estensione del tempo per la ricerca di un nuovo lavoro, riapertura dell’ingresso regolare per lavoro: sono questi i punti di una piattaforma per la dignità e la legalità del lavoro, per costruire una alleanza tra immigrati e italiani. Una alleanza per costruire una Italia migliore.

*Presidente forum immigrazione del Pd