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Un ddl per far emergere il lavoro irregolare

23 Novembre, 2010 (16:01) | Documenti | Da: Livia Turco

Livia Turco ha appena depositato una proposta di legge finalizzata all’ “Emersione dei lavoratori irregolari impiegati in settori economici con un’alta incidenza di lavoro in nero e un’alta domanda di manodopera di cittadini extracomunitari”.

Ecco il testo:

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati

Turco Livia

“Emersione dei lavoratori irregolari impiegati in settori economici con un’alta incidenza di lavoro in nero e un’alta domanda di manodopera di cittadini extracomunitari”.

Onorevoli Colleghi!
La proposta di legge in oggetto, nasce da varie esigenze e risponde a diversi bisogni esistenti nel paese. Innanzitutto, l’esperienza positiva dell’emersione di colf e badanti inaugurata lo scorso anno ci ha permesso di far emergere centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori già da tempo impegnate nell’indispensabile funzione di assistenza alle famiglie e alle persone portatrici di handicap. Allo stesso tempo tale procedura ha impedito a tante famiglie le gravi ripercussioni che vi sarebbero state se fossero state invece applicate in mancanza del provvedimento di emersione, le sanzioni civili, amministrative e penali previste dalle norme sull’immigrazione irregolare e l’impiego della stessa come manodopera. Purtroppo, però, il provvedimento avendo riguardato unicamente il settore delle colf e delle badanti non ha dato la possibilità di beneficiare delle stesse previsioni di norma a tantissime imprese italiane e a tanti lavoratori extracomunitari impiegati in diversi settori anche molto importanti dell’impresa Italia. Dunque, la prima considerazione nel presentare ed illustrare la presente proposta è quella che sarebbe davvero importante fare tesoro del provvedimento del 2009 e provare ad estendere tali benefici anche ad altri settori produttivi. In particolare, con la presente, si vuole rispondere alla duplice esigenza di contrastare il lavoro nero presente in maniera copiosa in particolare in alcuni settori dell’economia italiana quali agricoltura, edilizia, terziario etc, e dall’altra di venire incontro alla domanda di molte imprese in particolare appartenenti ad alcuni settori produttivi, di avere alle proprie dipendenze una manodopera di cittadini extracomunitari. L’idea di adottare il criterio di far scegliere al Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Interno i settori produttivi maggiormente interessati a un processo di emersione risponde all’esigenza di evitare provvedimenti inutili o di sanatorie generalizzate (peraltro vietate dalle nome europee) ed al contrario di rispondere anche ai dettami del Patto Europeo sull’Immigrazione dell’ottobre del 2008 che prevede in proposito il divieto di legiferare con provvedimenti di sanatorie generalizzate ed al contrario di poter invece prevedere norme che, di caso in caso, esaminino la possibilità di emersione della manodopera straniera irregolare. Del resto, paesi come la Francia, hanno una norma in tal senso, una norma molto simile che addirittura a livello quasi permanente prevede la possibilità di regolarizzare i lavoratori impegnati in particolari settori produttivi per i quali è prioritaria l’offerta e la domanda (e dunque l’incontro delle stesse)  di cittadini appartenenti a paesi non comunitari ma presenti già sul territorio d’oltralpe.
La procedura di emersione prevista nella presente proposta è presa in prestito per la quasi totalità da quella già citata ed approvata da questo Parlamento con la legge 102 del 2009 che convertiva con modificazioni il Decreto Legge 78 dello stesso anno. Due sono gli aspetti importanti. La prima che tale norma è stata approvata con una larga maggioranza e con un importante consenso nel paese e secondo che a più di un anno dalla sua approvazione si vedano i primi benefici sociali sia per le famiglie italiane sia per le lavoratrici e lavoratori non italiani.

Art. 1
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’art. 9 del T.U. di cui al D. Lgs.vo 286/1998 e successive modificazioni, che alla data pari a 3 mesi antecedenti l’entrata in vigore della presente legge occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno 3 mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti sul territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione prevista al comma 2, adibendoli ad attività la cui mansione sia riconducibile ad una sfera applicativa dei Contratti collettivi Nazionali del Lavoro opportunamente valutati e selezionati da apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Interno, da approvarsi entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della presente legge. Tale Decreto, nell’individuare i CCNL, dovrà tener conto dei particolari settori in cui vi sia un’alta incidenza di manodopera irregolare nonché di quei settori ove la domanda di manodopera di lavoratori extracomunitaria sia particolarmente richiesta dalle imprese e, comunque, con particolare attenzione ai settori economici di cui all’edilizia, agricoltura, terziario, pubblici esercizi e assistenza familiare. 

2. I datori di lavoro di cui al comma 1  possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro
dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui al comma 1 e per tre mesi successivi:
a) all’INPS per il lavoratore italiano o per il cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l’Immigrazione di cui all’art. 22 del T.U. di cui al D. Lgs.vo 286/1998, e successive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediante l’apposita dichiarazione di cui al successivo comma 4.
3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo un pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b) è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l’indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l’indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello stato (ivi compreso per chi è stato già titolare di richiesta di protezione internazionale, del numero identificativo previsto dal titolo di soggiorno pregresso od in mancanza dall’attestazione rilasciata dalle Questure);
c) l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego;
d) l’attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore di cui alla lettera b) del comma 1, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore al limite stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 1;
e) l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente CCNL di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare l’orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall’art. 30bis comma 3 lettera c) del regolamento di cui al D.P.R. 394/1999 e sue modificazioni e integrazioni; diversamente, per i casi previsti dagli altri CCNL applicabili a seguito del decreto di cui al comma 1, l’orario di lavoro non dovrà essere inferiore ad un part-time del 50%;
g) la proposta di contratto di soggiorno prevista dall’art. 5 bis del T.U. di cui al D. Lgs.vo 286/1998 e sue modificazioni;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo  forfetario di cui al comma 3.

5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei D.P.C.M. 30/10/2007 e 03/12/2008, pubblicati, rispettivamente, nella G.U. n. 279 del 2007 e n. 288 del 10/12/2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello stato nonché di quelle presentate ai sensi del DPCM 20 marzo 2009 e DPCM 1 aprile 2010.

6. La dichiarazione di cui al comma 2 lettera b) in riferimento ai soli casi di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ed assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, è limitata per ciascun nucleo familiare, ad un’unità per il primo caso e a due unità per il secondo. Per tutti gli altri casi in cui si applicano gli altri CCNL determinati dal Decreto Ministeriale di cui al comma 1 le limitazioni saranno stabilite, dal decreto stesso, a seconda dei settori di attività economica e dei CCNL applicabili. La data di dichiarazione del medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell’Interno.

7. Lo sportello unico per l’immigrazione verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della Questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso stesso per lavoro subordinato previa esibizione dell’avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per  l’attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione, a pena d’inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per le attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento. Entro 24 ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

8. Dalla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 1 i datori di lavoro ed i lavoratori che aderiscono alla domanda di emersione di cui al comma 2 non sono punibili per le violazioni delle seguenti norme penali ed amministrative:
a) relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’art. 12 del T.U. di cui al D. Lgs.vo 286/1998 e successive modificazioni;
b) relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si provveda all’archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.

10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti dal comma 13.

11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano,m rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’art. 1344 del C.C. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell’art. 5, comma 5, del T.U. di cui al D.Lgs.vo 286/1998 e successive modificazioni.

13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13 comma 1 e 2 lettera c) del T.U. di cui al D.Lgs.vo 286/1998 e dell’art. 3 del D.L. 144/2005 convertito con modificazioni, dalla L. 155 del 2005 e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello stato;
c) che risultino condannati con sentenza irrevocabile compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per uno dei reati previsti dagli art. 380 e 381 del medesimo codice.

14. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario di cui al comma 3, sia per far fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato. Il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai 3 mesi di cui al comma 1.

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre alla presentazione di false dichiarazioni o attestazioni, nell’ambito della procedura di emersione prevista dalla presente legge, è punito ai sensi dell’art. 76 del T.U. di cui al D.P.R. 445/2000. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un Pubblico ufficiale.

16. Al fine di valutare i requisiti dei permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l’INPS comunica al Ministero dell’Interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell’art. 37 del regolamento di cui al D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni.

17. In funzione degli effetti derivanti dall’attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento dell’SSN a cui concorre ordinariamente lo stato è incrementato di 228,25 milioni di euro per l’esercizio finanziario relativo all’anno di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 1 e di 456,5 milioni di euro a decorrere dall’anno successivo. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economie e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi della presente legge.

18. Agli oneri netti, derivanti dal presente articolo, pari a 336,87 milioni di euro per l’anno relativo all’esercizio finanziario di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, a 673,75 milioni di euro per l’anno successivo, a 875,87 milioni di euro per l’anno ancora successivo e a 774,81 milioni a decorrere dall’anno successivo ancora, si provvede, quanto a 137,5 milioni di euro per l’anno  relativo all’esercizio finanziario di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilancio dello stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 199,37 milioni di euro per l’anno relativo all’esercizio finanziario di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, a 673,75 milioni per l’anno successivo, a 875,87 milioni di euro per l’anno successivo ancora e per i seguenti periodi, mediante corrispondente riduzione  dei trasferimenti statali all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell’ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge.
   

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