Il Blog di Livia Turco

www.liviaturco.it



Decreto Balduzzi. L’intervento di Livia Turco in Aula

15 Ottobre, 2012 (10:30) | Documenti | Da: Redazione

La relazione in Aula di Livia Turco come relatrice al decreto sanità.

Il provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» costituisce uno strumento importante e lungimirante, ma anche urgente, per promuovere l’ammodernamento del sistema sanitario, la qualità e la sicurezza delle cure.
In questo provvedimento la salute dei cittadini è, finalmente, considerata parte integrante dello sviluppo del Paese sia nel senso che, migliorare la salute dei cittadini significa promuovere i valori costituzionalmente tutelati della dignità della persona e del suo benessere psicofisico sia nella consapevolezza che il benessere della persona costituisce un capitale umano prezioso per garantire sviluppo e crescita del Paese.
D’altra parte «la filiera della salute» è un comparto fondamentale della struttura produttiva e della ricerca scientifica del nostro Paese. Obiettivo del decreto-legge messo a punto dal Governo e dal Ministro Balduzzi è proprio quello di accrescere la competitività di questo comparto sia migliorando la qualità dell’assistenza e delle cure sia accrescendo i livelli di efficienza nel funzionamento del sistema.
Abbiamo imparato, nel corso degli anni, quanto sia prezioso il circolo virtuoso tra l’equità, l’efficienza, l’appropriatezza.
Il rilancio e l’aggiornamento alla luce dei problemi attuali del circolo virtuoso tra equità, efficienza, appropriatezza costituisce infatti il filo conduttore che unisce i sedici articoli del presente decreto-legge. A ciò dobbiamo aggiungere, in ogni momento, l’attenzione forte ai cittadini, alle loro percezioni del sistema sanitario, alle loro competenze per far crescere il sentimento di fiducia verso il sistema sanitario pubblico, universalistico e solidale.
È questo, peraltro, il cuore di un buon Governo della sanità: rendere il cittadino protagonista e responsabile verso la cura della sua persona e verso il sistema sanitario.
La sanità funziona se il cittadino vede rispettati i suoi diritti ma anche se percepisce i suoi doveri. Il dovere di non ammalarsi, il dovere di rispettare ed avere cura del Servizio Sanitario Nazionale per contribuire a renderlo universalistico e solidale deve accompagnarsi alle rivendicazioni dei diritti. Altro aspetto cruciale del buon Governo della sanità è la partecipazione attiva dei professionisti, attraverso il metodo della trasparenza, del coinvolgimento, della valutazione dei risultati ottenuti in termini di salute della popolazione, della promozione delle capacità e della selezione sulla base del merito.
Per queste ragioni è cruciale l’articolo 4 di questo decreto-legge che raccoglie, peraltro, un lungo ed importante lavoro, svolto nel corso della legislatura nell’ambito della Commissione Affari Sociali.
Il testo che approda in Aula, è il decreto del Governo che però ha avuto la saggezza di ascoltare i suggerimenti del dibattito parlamentare e del lavoro dei componenti della Commissione Affari Sociali che attraverso lo strumento delle audizioni ha coinvolto ed ascoltato le istituzioni, a partire dalle Regioni, le professioni, le forze economiche e sociali impegnate nel settore.
L’ammodernamento del sistema sanitario ed il miglioramento delle qualità e della sicurezza delle cure non può che partire da una presa in carico dei nuovi bisogni di salute. Cronicità, lunga convivenza con la malattia, nuovi disturbi e patologie connesse agli stili di vita, al disagio assistenziale, l’accentuarsi delle diseguaglianze nella salute in relazione agli effetti che i «determinanti» della salute (lavoro, reddito, istruzione, legami familiari e personali, differenza di genere) hanno sulla vita delle persone: questi sono gli aspetti cruciali dal punto di vita epidemiologico e dello stato della salute della nostra popolazione. Ad essi si riferiscono gli articoli del decreto-legge in esame. A partire dall’articolo 1 che propone la costruzione, finalmente, del secondo pilastro della sanità, l’assistenza territoriale che è e deve sempre più essere la medicina vicina ai cittadini.
L’articolo 1 pone in essere un cambiamento dell’organizzazione sanitaria già avviato in molte regioni, già tentate nei precedenti provvedimenti legislativi. Mi si consenta di citare l’articolo 5 del disegno di legge collegato alla finanziaria 2008 «Interventi per la qualità e la sicurezza del Sistema Sanitario Nazionale».
L’articolo 1 del decreto-legge completa il cambiamento avviato e lo traduce in un sistema coerente. È stato importante il confronto serrato che si è svolto con le Regioni e con i sindacati medici, in particolare la FIMG, che hanno dato un contributo importante di idee e proposte.
L’articolo 1 reca il «riordino dell’assistenza territoriale e della mobilità del personale delle aziende sanitarie». Il sistema dell’assistenza territoriale delineato nell’articolo 1 demanda alle Regioni, sulla base di chiari principi, il compito di organizzare il sistema delle cure primarie.
I principi sono: l’integrazione tra servizi sociali e sanitari compresi quelli ospedalieri; il tema multi professionale per realizzare il dialogo ed il lavoro comune tra diverse professionalità al fine di garantire la continuità assistenziale e la presa in carico del paziente nella sua globalità, avendo come oggetto e come fine la persona e non il corpo malato.
L’integrazione di servizi e la collaborazione tra professionali è cruciale per migliorare la qualità dell’assistenza per prendere in carico quei nuovi bisogni di salute come le cronicità, la lunga convivenza con la malattia, la formazione di stili di vita salutari.
A ciò servono le aggregazioni funzionali territoriali (AFT) che prevedono forme organizzative monoprofessionali che hanno il compito di condividere in forme strutturate, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida e le forme organizzative multi professionali denominate Unità complesse di cure primarie (UCCP) che erogano, in coerenza con la programmazione regionale, prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei medici, delle altre professioni convenzionate con il sistema sanitario, gli infermieri, della professionalità ostetriche tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e del sociale a rilevanza sanitaria.
In particolare le Regioni disciplinano le unità complesse di cure primarie, privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori territoriali dotati di strumenti di base, aperti al pubblico per tutto l’arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e festivi con idonea turnazione, che operano in coordinamento ed in collegamento telematico con la struttura ospedaliera. Quando sarà realizzato tutto ciò la Sanità italiana avrà un altro volto e sarà davvero più amica dei cittadini.
È dunque fondamentale il coinvolgimento dei professionisti, la loro valorizzazione, a partire dai medici di famiglia e dal personale convenzionato, così come proposto nei commi 2 e 3 dell’articolo.
Il comma 2 prevede che le unità complesse di cure primarie e le aggregazioni funzionali territoriali eroghino l’assistenza primaria attraverso il personale convenzionato.
Il comma 3 individua il personale convenzionato nei medici di medicina generale, nei pediatri di libera scelta e negli specialisti ambulatoriali. Quest’ultima è una novità importante ed inderogabile per realizzare l’obiettivo della continuità assistenziale. Per i medici di medicina generale è istituito il ruolo unico, disciplinato dalla convenzione nazionale. Si tratta di una misura importante che pone fine alla frammentazione delle categorie e figure di medici di medicina generale e ne qualifica la professionalità.
Cruciale è il comma 4 che va a novellare l’articolo 8 del decreto legislativo 502 del 1992 «disciplina dei rapporti per l’erogazione delle prestazioni assistenziali» relativamente al rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale.
Le innovazioni introdotte nell’articolo 8 del decreto legislativo 502, da questo comma 4, sono di grande rilievo e vanno nella direzione di rendere più stringente il rapporto tra Servizio Sanitario Nazionale e medicina generale, logica conseguenza della scelta di costruire il sistema delle cure primarie di cui i medici di famiglia, i pediatri, gli apprendisti ambulatoriali sono il perno.
Pertanto le attività disciplinate dalla convenzione sono individuate tra quelle previste dai livelli essenziali di assistenza - articolo 4 comma a). La nuova organizzazione dell’assistenza territoriale rientra nei compiti delle convenzioni e dunque diventa cogente per le figure mediche convenzionali, comma 4 B-bis. Importante è anche l’innovazione contenuta al comma 4 lettera h) là dove si prevede che l’accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio Sanitario Nazionale avviene attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale. Analoga situazione vale per i pediatri e gli specialisti ambulatoriali (per questi ultimi la graduatoria è provinciale).
La riformulazione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 502 secondo i contenuti prima indicati consente di promuovere una valorizzazione delle figure mediche della medicina generale e della pediatria rendendo strategica tale professionalità nell’ambito della nuova assistenza territoriale.
Questo è l’amore e la responsabilità per i medici di famiglia, i pediatri, che loro stessi hanno auspicato, dimostrando lungimiranza per una professione che cresce quando è al servizio di un miglioramento complessivo dell’oggetto assistenziale e dunque contribuisce a realizzare un miglioramento nella qualità e nella sicurezza delle cure rivolte ai cittadini. In questo caso, le professionalità dei medici di medicina generale, la loro disponibilità ad innovare l’esercizio della professione attraverso l’associazionismo e il team multi professionale è dirimente per adeguare il nostro sistema sanitario all’impellente bisogno di salute che è la cronicità e la lunga convivenza con la malattia, coglierlo da parte loro e decidere di praticare queste innovazioni è il modo migliore per onorare se stessi e far accrescere il prestigio delle loro professioni.
L’articolo 2 («Esercizio delle attività libero professionale intramuraria») si fa carico delle criticità emerse nell’applicazione della legge n. 120 del 2007 che governa in modo organico la materia e con l’intento di delineare il passaggio a regime dell’attività libero professionale intramuraria, ne indice le tappe applicative: ricognizione straordinaria degli spazi; infrastruttura di rete per il collegamento telematico; mezzi di pagamento che ne aggancino la tracciabilità; convenzione annuale per il collegamento in rete tra studi privati ed aziende sanitarie; rideterminazione delle tariffe.
L’articolo 3: (responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie) affronta un tema cruciale al fine di promuovere la relazione di fiducia tra il medico ed il paziente che è il cuore della buona sanità. Evitare il contenzioso medico legale superare la medicina difensiva è possibile se il medico svolge la sua opera in un ambiente sicuro che gli consente di prevenire gli errori e se sa che è perseguito penalmente quando c’è il dolo e non per colpa lieve, quando c’è un sistema di assicurazione che lo tutela. In particolare, è importante il comma 1, riformulato secondo i pareri della Commissione giustizia e dei suggerimenti pervenuti nelle audizioni. «L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento delle proprie attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del Codice Civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo».
È importante altresì la formazione di un Fondo per garantire idonea copertura assicurative agli esercenti le professioni sanitarie di fronte a determinate e ben definite categorie di rischio professionale - articolo 2 lettera a). Per creare una relazione di fiducia oltre alla tutela del medico vi deve essere quella del paziente così come indice il nuovo comma c bis) del comma 2, articolo 1.
Per prevenire il rischio clinico e per promuovere la sicurezza delle cure è necessario estendere la costituzione in ogni struttura ospedaliera della Unità di Risk management con l’obiettivo in particolare indicato nel comma 1, lettera a).
Non mi soffermo sull’articolo 4 già illustrato dall’onorevole Barani. Sottolineo l’importanza dell’articolo 4-bis che, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, consente l’assunzione di personale, con misure volte a superare le condizioni di precarietà.
L’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è il contenuto dell’articolo 5. Un articolo importante perché indica una data 3 dicembre 2012 entro cui il Ministero si impegna ad emanare il decreto di aggiornamento dei medesimi indicando tra le priorità la riformulazione dell’elenco delle malattie rare e delle malattie croniche.
Si chiude così una fase di grave incertezza che ha attraversato l’intera legislatura, dopo che il Governo Berlusconi, appena insediato decise la revoca del decreto sui nuovi LEA varato dal Governo Prodi.
Il dibattito nella Commissione ha arricchito l’articolo con due proposte importanti. L’impegno del Governo a procedere entro il 31 maggio 2013 all’aggiornamento del nomenclatore tariffario sulle protesi e gli ausili. La costituzione di un fondo per finanziare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in danaro così come definite dall’OMS attingendo ai proventi dei giochi autorizzati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Parlando di livelli essenziali di assistenza il mio pensiero si sofferma su una particolare forma di dolore e sofferenza, di quella delle persone che vivono la fase terminale della vita. Questo Parlamento ha varato in materia una legge importante che deve essere applicata e rispetto alla quale il Ministro ha dimostrato sensibilità.
Per questo esprimo il rammarico profondo per il fatto che sia stato giudicato inammissibile un emendamento dei relatori che prevedeva il riconoscimento dell’esperienza maturata negli ospedali dai medici palliativisti prevedendone l’assunzione dal sistema sanitario. Mi auguro che tale emendamento venga riproposto nel corso del dibattito in Aula.
Il Capo II del decreto-legge è dedicato alla «Riduzione dei rischi sanitari connessi all’alimentazione ed alle emergenze veterinarie».
Si tratta di misure importanti perché affrontano disagi e disturbi emersi in questi ultimi anni nella nostra società, coinvolgendo in modo particolare i giovani, come l’abuso di alcool, la dipendenza da giochi, la crescita dell’obesità.
La discussione in Commissione, anche avvalendosi dei contributi emersi nel corso delle audizioni ha migliorato il sistema delle tutele. Mi riferisco alla sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di chi vende bevande alcoliche ai minori di diciotto anni.
L’ultimo capitolo cruciale è quello relativo ai farmaci.
Il settore farmacologico è cruciale per la tutela della salute ed è essenziale l’investimento nella ricerca. Esso costituisce un pilastro fondamentale del comparto produttivo del nostro Paese. È fondamentale una politica pubblica del farmaco che investe nella ricerca e nella innovazione e sostenga questo bene prezioso.
Nei vari provvedimenti relativi alla crescita ed allo sviluppo presentati da questo Governo è utile ed auspicabile che siano previste misure di sostegno ma questo settore cruciale. Quello farmaceutico è anche il settore in cui insieme agli investimenti bisogna perseguire con scrupolo la valutazione dell’appropriatezza, il superamento di diseconomie e sprechi.
Riteniamo pertanto essenziale l’articolo 11 che prevede la revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico e le collocazioni in fascia e dei farmaci terapeuticamente superati e quelli la cui efficacia non risulti sufficientemente dimostrata, alla luce delle evidenze rese disponibili dall’immissione in commercio consideriamo molto grave la cancellazione, avvenuta in Commissione, dei commi 3 e 4. Ci auguriamo che il confronto in Aula solleciti un ripensamento dei colleghi ed un intervento del Governo per ripristinare, con una formulazione che metta maggiormente in risalto il legame tra economicità del farmaco e tutela della salute, i commi che sono stati soppressi. Concludo manifestando ancora una volta in questa sede che una preoccupazione sfugge nel corso di tutto il dibattito parlamentare: quella delle risorse.
Questa legge se non già dotata di adeguate risorse si tradurrà in una legge manifesto. È fondamentale dunque invertire tendenza e tornare ad investire nella salute.

Scrivi un commento

Dovete essere connessi per poter inserire un commento.